Discussione:
Sx incendio - Chiarimenti
(troppo vecchio per rispondere)
Alberto
2010-12-01 09:57:38 UTC
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Salve,
vorrei avere il Vs. parere sul seguente problema:
Una macchina all'interno del cortile condominiale
prende fuoco e danneggia un'auto vicina e la
recinzione \ facciata del fabbricato.
Chi paga i danni????
Il condominio è assicurato con una polizza
globale fabbricati per l'incendio, fumo, bla.bla..
ma rientrano anche questi danni??? o l'incendio
si deve sviluppare a seguito di un corto dello
stabile, etc.???
Ho letto in giro che una recente sentenza della cassazione
considera (a meno di incendio doloso) i danni causati
a terzi dall'incendio di auto su area pubblica come danni da
circolazione ...quindi da risarcire con la R.C.A..... ma nel
mio caso l'incendio è avvenuto all'interno di un cortile di un
condominio.
Grazie.
Giampaolo Natali
2010-12-01 10:16:20 UTC
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Post by Alberto
Salve,
Una macchina all'interno del cortile condominiale
prende fuoco e danneggia un'auto vicina e la
recinzione \ facciata del fabbricato.
Chi paga i danni????
Il condominio è assicurato con una polizza
globale fabbricati per l'incendio, fumo, bla.bla..
ma rientrano anche questi danni??? o l'incendio
si deve sviluppare a seguito di un corto dello
stabile, etc.???
Ho letto in giro che una recente sentenza della cassazione
considera (a meno di incendio doloso) i danni causati
a terzi dall'incendio di auto su area pubblica come danni da
circolazione ...quindi da risarcire con la R.C.A..... ma nel
mio caso l'incendio è avvenuto all'interno di un cortile di un
condominio.
Grazie.
Mio parere:

- se il parcheggio all'interno del cortile è di libero accesso dalla publica
via, quindi niente sbarre o altro, a mio avviso l'auto in questione è
considerabile "in circolazione su area equiparata alle aree pubbliche".
- di regola i danni da fumo per un incendio occorso a meno di "n" metri, di
solito 40, dal fabbricato danneggiato sono coperti dalla polizza
condominiale. In questo caso però la compagnia avrebbe il diritto a
rivalersi sul proprietario dell'auto bruciata, salvo che l'incendio sia
stato causato da atto vandalico.
--
Giampaolo Natali

***@NOSPAMlibero.it
Alberto
2010-12-01 10:28:01 UTC
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Il parco è chiuso con cancello automatico.....
e l'auto era parcheggiata nel posto auto scoperto
a circa 7/8 metri dal fabbricato.
Sono stati prodotti danni al fabbricato, danni
ovviamente all'auto incendiata e danni all'auto
vicina.
Come funziona per i danni????
Post by Giampaolo Natali
Post by Alberto
Salve,
Una macchina all'interno del cortile condominiale
prende fuoco e danneggia un'auto vicina e la
recinzione \ facciata del fabbricato.
Chi paga i danni????
Il condominio è assicurato con una polizza
globale fabbricati per l'incendio, fumo, bla.bla..
ma rientrano anche questi danni??? o l'incendio
si deve sviluppare a seguito di un corto dello
stabile, etc.???
Ho letto in giro che una recente sentenza della cassazione
considera (a meno di incendio doloso) i danni causati
a terzi dall'incendio di auto su area pubblica come danni da
circolazione ...quindi da risarcire con la R.C.A..... ma nel
mio caso l'incendio è avvenuto all'interno di un cortile di un
condominio.
Grazie.
- se il parcheggio all'interno del cortile è di libero accesso dalla
publica via, quindi niente sbarre o altro, a mio avviso l'auto in
questione è considerabile "in circolazione su area equiparata alle aree
pubbliche".
- di regola i danni da fumo per un incendio occorso a meno di "n" metri,
di solito 40, dal fabbricato danneggiato sono coperti dalla polizza
condominiale. In questo caso però la compagnia avrebbe il diritto a
rivalersi sul proprietario dell'auto bruciata, salvo che l'incendio sia
stato causato da atto vandalico.
--
Giampaolo Natali
Giampaolo Natali
2010-12-01 11:42:23 UTC
Permalink
Post by Alberto
Il parco è chiuso con cancello automatico.....
e l'auto era parcheggiata nel posto auto scoperto
a circa 7/8 metri dal fabbricato.
Sono stati prodotti danni al fabbricato, danni
ovviamente all'auto incendiata e danni all'auto
vicina.
Come funziona per i danni????
La polizza condominiale dovrebbe pagare i danni al fabbricato, se la polizza
RCA dell'auto bruciata prevede la RCTerzi da incendio allora sarà quella a
pagare sia i danni al fabbricato che all'auto vicina.
Altrimenti quest'ultima sarà a carico del prioprietario dell'auto che ha
preso fuoco.
--
Giampaolo Natali

***@NOSPAMlibero.it
Walter Rossi
2010-12-01 13:31:22 UTC
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Post by Alberto
Ho letto in giro che una recente sentenza della cassazione
considera (a meno di incendio doloso) i danni causati
a terzi dall'incendio di auto su area pubblica come danni da
circolazione ...quindi da risarcire con la R.C.A..... ma nel
mio caso l'incendio avvenuto all'interno di un cortile di un
condominio.
Grazie.
La sentenza cui fai riferimento è quella della Corte di Cassazione, n.
3108/2010.

Se il parcheggio all'interno del cortile permette il libero accesso
dalla publica
via e pertanto è possibile equiparare l'evento come avvenuto "in
circolazione su area equiparata alle aree pubbliche", la polizza RCA
dovrebbe risarcire tutti i danni materiali diretti e/o indiretti
(incluso il Condominio) anche se determinati da difetto di produzione
o difetti di manutenzione della vettura, salvo il caso di rivalsa.

La giurisprudenza, tuttavia non è del tutto univoca in materia.

Ricordo che Natali, in passato, per un caso analogo, aveva postato la
seguente risposta: "nel caso di incidente verificatosi su una strada o
all'interno
di un parcheggio privato, la richiesta di risarcimento del danno da
parte
del danneggiato non può essere rivolta direttamente alla compagnia
assicuratrice e che è possibile agire unicamente nei confronti del
responsabile del sinistro. Questo ai sensi del combinato disposto
dell'art.1
e dell'art.18 della legge 990/1969. Infatti a norma dell'art.18 la
compagnia
assicuratrice può essere convenuta dal danneggiato solo nel caso di
veicoli
per i quali vi è obbligo di assicurazione. L'art.1 prevede, a sua
volta,
l'obbligatorietà dell'assicurazione per la rc verso i terzi per i
veicoli
che circolino su "strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate".

Nella fattispecie si faceva ancora riferimento alla precedente
normativa sulla RCA.

Una più recente sentenza della Suprema Corte afferma che "Deve
escludersi che l'espressione circolazione di veicoli contenuta
nell'art. 7 c.p.c., comma 2, in funzione della individuazione della
relativa regola di competenza, debba intendersi nel senso di alludere
alla circolazione dei veicoli soltanto su strade pubbliche o di uso
pubblico o comunque su strade o aree private con situazioni di
traffico equiparabile a quella di una strada pubblica.
Ne deriva che la regola di competenza è applicabile anche nel caso di
circolazione su strada o su area privata, come nel caso di sinistro
avvenuto nell'area condominiale" (Cass. civ., sez. III ord., 1 agosto
2008, n. 20946; Cfr anche Cass. Civ. sez. IV n. 9420 del 15/10/1984).

Con i migliori saluti

Walter Rossi
Marco
2010-12-02 12:38:39 UTC
Permalink
******************************************
"Walter Rossi" <***@hotmail.it> ha scritto nel messaggio news:d4dcbc8b-0c96-4421-b1f7-***@21g2000prv.googlegroups.com...
La sentenza cui fai riferimento è quella della Corte di Cassazione, n.
3108/2010.
...
Ricordo che Natali, in passato, per un caso analogo, aveva postato...
******************************************
Un po' di riferimenti sui giudizi giurisprudenziali della Cassazione.

Cass. Civ. Sez. III 13-02-1998, sentenza n.1561 (validità azione diretta del
danneggiato)
Interpretazione di area privata equiparata come quell'area transitabile da
un numero indeterminato di persone, diverse dai titolari di diritti su di
essa, mentre l'assicurazione anche per i danni su aree private è rilevante
soltanto tra le parti del contratto.

Cass. Civ. Sez. III 24-03-1999, sentenza n.2791 (validità assicurazione e
azione diretta per sinistro iniziato su suolo pubblico ma ha causato danni
in area privata)
Viene stabilito un nesso di continuità fra il circolare su area pubblica
causando danni (lesioni) a persone che transitano su area privata e pertanto
la garanzia obbligatoria deve coprire anche questi eventi rendendo
esperibile l'azione diretta.

Cass. Civ. Sez. III 11-04-2000, sentenza n.4603 (validità azione diretta del
danneggiato)
Interpretazione di area privata equiparata come luogo aperto ad un numero
indeterminato di persone ovvero sussista la possibilità di accesso ad esso
da parte di soggetti diversi dai titolari dei diritti sulle stesse, non
venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno la possibilità di
accedere lecitamente alle suddette aree per il fatto che essi
appartengonotutti ad una o più categorie determinate o che il loro accesso
avvenga per particolari finalità e sotto specifiche condizioni.

Cass. Civ. Sez. III 19-07-2000, sentenza n.9496 (obbligo assicurazione RCA)
Dalle aree equiparate viene escluso il cortile di una scuola in cui
parcheggia il personale docente.

Cass. Civ. Sez III 05-01-2005, sentenza n.160
Interpretazione di area privata equiparata la strada (anche ponderale)
aperta all'utilizzazione di veicoli

Cass. Civ. Sez. III 29-04-2005, sentenza n.9003 (aree aereoportuali)
Le aree aereoportuali non sono considerate pubbliche o equiparabili.

Cass. Civ. Sez. III 27-05-2005, sentenza n.11276 (si ricollega alla sentenza
2791 del 1999)
Qualora la dinamica del sinistro avvenga tutta su area privata è ininfluente
la precente circolazione su suolo pubblico e quindi non ci può essere azione
diretta.

Cass. Civ. Sez. I 21-12-2005, sentenza n.28303
Interpretazione di area privata equiparata come quelle aree accessibili ad
una molteplicità indifferenziata di persone

Cass. Civ. Sez. III 06-06-2006, sentenza n.13254 (incidente accaduto in un
cortile condominiale in tema di obbligatorietà di copertura RCA)
Interpretazione di area privata equiparata come strada o area aperta ad un
numero indeterminato di persone

Marco

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