Discussione:
Accordi di collaborazione fra Broker e Agenti di assicurazione
(troppo vecchio per rispondere)
Fabrizio Callarà
2007-01-27 07:24:56 UTC
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Al fine di mettere un freno alle interpretazioni più strampalate e
incredibili del Regolamenti ISVAP - presenti anche in questo Blog - che
stanno creando gravi danni agli operatori, ritengo utile trascrivere
qui di seguito l'ultima circolare AIBA sul tema degli Accordi di
collaborazione fra Broker e Agenti di assicurazione.

Fabrizio Callarà


ASSOCIAZIONE
ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI
00198 Roma – V.le Liegi, 48/b
tel. +39 068412641 – fax +39 068554714
www.aiba.it - ***@aiba.it

Circolare N. 1108
Prot. 19475 ap/as/AS
Roma, 25/01/2007


In concomitanza con la prevista entrata in vigore del Registro Unico
degli Intermediari assicurativi (1 febbraio 2007) numerosi associati ci
hanno segnalato che alcuni agenti con i quali intrattengono un rapporto
di libera collaborazione, pretenderebbero di disconoscere la
continuazione del rapporto stesso asserendone l’incompatibilità con
la previsione dell’art. 4, comma 4 del regolamento ISVAP N. 5/2006,
secondo cui:

“L’iscrizione di una delle sezioni del Registro non consente
all’intermediario la contemporanea iscrizione in alcune delle altre
sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A
ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni
riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo
responsabilità civile auto”.

In relazione a tale previsione e, nell’ambito delle risposte alle
domande frequenti sul Regolamento anzidetto, l’ISVAP ha precisato
che:

“ai soggetti iscritti nella sezione B del Registro non è consentito
svolgere attività che comportino l’iscrizione nella sezione E” e
che “Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione della
sezione B e l’iscrizione nella sezione E”.

Tali previsioni non giustificano minimamente la sopraindicata posizione
degli agenti che è priva di ogni e qualsiasi fondamento giuridico. Il
broker che stipula un accordo di libera collaborazione con un agente,
infatti, in nessun caso può essere qualificato come collaboratore
esterno di quest’ultimo con conseguente necessità di iscriversi alla
sezione E del Registro Unico.

A prescindere dalla configurazione concretamente assunta dal rapporto
contrattuale tra compagnia e agente (in economia o in gestione libera)
– indifferente nei confronti dei terzi – è pacifico che, nel
rapporto di libera collaborazione con il broker, l’agente opera nella
sua veste di rappresentante della compagnia e perciò abilitato alla
stipulazione delle polizze in sua vece.

L’agente riveste, soltanto, la qualifica di rappresentante di una
delle due parti (la compagnia) del contratto assicurativo intermediato
dal broker nell’interesse dell’assicurato suo cliente, che è
l’altra parte del contratto stesso.

L’accordo di libera collaborazione tra l’agente e il broker,
inoltre, ha lo stesso contenuto meramente regolamentare dell’accordo
di libera collaborazione tra compagnia e broker, essendo destinato a
disciplinare in via preventiva i reciproci comportamenti nel caso,
assolutamente eventuale, di stipulazione di polizze tra la compagnia
(mandante dell’agente) ed i clienti del broker
(contraenti-assicurati) senza che ciò configuri alcun reciproco
obbligo riguardo alla stipulazione stessa.

In buona sostanza, tale genere di accordo non inficia l’indipendenza
del broker nei confronti sia della compagnia, sia degli agenti suoi
mandatari.

Il broker, infatti, sottoscrive l’accordo di libera collaborazione
con l’agente, esclusivamente nell’esercizio del suo ruolo
istituzionale di iscritto alla sezione “B” del Registro Unico, per
cui non sarebbe in alcun modo giustificata alcuna diversa iscrizione ad
altra Sezione del Registro stesso.
La conferma di questa configurazione si riviene nell’art. 55, comma
1°, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 concernente
l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie che prevede espressamente
il caso dell’accordo di collaborazione fra broker e agente.

In particolare tale norma stabilisce che se l’accordo è ratificato
dall’impresa trova applicazione l’articolo 118, comma 1, del Codice
delle Assicurazioni, in caso contrario non trova applicazione il
suddetto articolo.

Coerentemente con tale previsione l’art 55, comma 2°, dispone che
nelle dichiarazioni precontrattuali, gli intermediari iscritti nella
sezione B forniscano al contraente specifica informativa riguardo alla
sussistenza o meno dell’autorizzazione ad incassare il premio ed i
conseguenti effetti. Pertanto in conformità a quanto riportato
nell’allegato 7 b del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il broker dovrà
rendere edotto il contraente - a decorrere dal 1 luglio 2007 - della
sussistenza:

 di un accordo di collaborazione con l’impresa o con l’agente,
ratificato dall’impresa;
 di un accordo di collaborazione con l’agente, non ratificato
dall’impresa;
e delle conseguenze che ciò comporta.

Lo schema di detta dichiarazione è riportato su
http://www.aecunderwriting.it/pdf/Circ_1108_Rapporto_Agenti_Brokers.pdf
.

Per le ragione suddette, in conclusione, sia il Codice delle
Assicurazioni, sia il Regolamento ISVAP n. 5/2006 ritengono
perfettamente legittimo l’accordo di collaborazione fra broker ed
agente.

Le motivazioni assunte da alcuni agenti a supporto della loro posizione
contraria sono, pertanto, infondate, dato che gli accordi di libera
collaborazione rimangono validi ed efficaci tra le parti anche nel
mutato quadro normativo.

Ci auguriamo che possa concludersi, quanto prima, la trattativa con
l’ANIA circa la definizione del nuovo testo di riferimento per gli
accordi di collaborazione tra broker e impresa che tenga conto del
nuovo contesto normativo e che dia indicazioni circa gli accordi di
collaborazione con gli agenti, ratificati o non ratificati
dall’impresa mandante.

Con i migliori saluti.
Andrea Scagliarini
Presidente dell'AIBA
Andrea F
2007-01-27 09:10:20 UTC
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"Fabrizio Callar�" <***@fastwebnet.it> wrote in message news:***@q2g2000cwa.googlegroups.com...
Al fine di mettere [cut]



io stesso ero arrivato a questa conclusione, ma non è la natura del rapporto
l'aspetto principale.
io credo che si tratti di chiarire le modalità di pagamento delle
provvigioni, perche la circolare dell'aiba ha senso solo il broker fattura
le provvigioni alla compagnia e non all'agente. un agente generale può
pagare provvigioni e ricevere fatture sulle provvigioni *solo* ed
*esclusivamente* da mediatori *da lui* iscritti al registro. questo mi pare
abbastanza ovvio anche perche se cosi non fosse allora un mediatore
regolarmente iscritto alla sezione E può fatturare provvigioni a chi gli
pare, mentre il senso del registro è proprio sapere chi prende soldi da chi.
Fabrizio Callarà
2007-01-28 10:08:14 UTC
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Dissento completamente dalla Tua interpretazione.

E' evidente che quello che dici vale per coloro che operano in sezione
E o che dovrebbero essere iscritti in E dagli Agenti e/o dai Broker e/
o dalle Banche/Posta/SIM.

Il Broker, in quanto figura riconosciuta nel RUI quale Intermediario
che rappresenta il Cliente/Assicurando, è per se stesso riconosciuto
nel registro unico degli intermediari (al contrario dell'Agente che è
nominato dalla Compagnia o del produttore/subagente che è iscritto
dall'Agente ecc.) e quindi non necessita di essere iscritto da
chiccessia per operare con una Compagnia o un Agente.

A conferma di questa interpretazione Ti faccio notare che non esiste
alcun modulo ISVAP per l'iscirzione di un Broker da parte di un Agente
o di una Compagnia.

Per questo la Tua interpretazione riferita al Broker non è corretta.

Comunque segnalerò questo Tuo dubbio all'ufficio legale dell'AIBA per
averne conferma.

Saluti.

Fabrizio Callarà
Andrea F
2007-01-28 12:27:31 UTC
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Post by Fabrizio Callarà
A conferma di questa interpretazione Ti faccio notare che non esiste
alcun modulo ISVAP per l'iscirzione di un Broker da parte di un Agente
o di una Compagnia.
Non esiste modulo di iscrizione da parte dell'agente proprio perche non è
previsto che un agente iscriva e quindi collabori con un broker e viceversa.
ne è previsto che ci sia un modulo che permetta alla compagnia di iscrivere
un broker per il semplice fatto che la compagnia non necessita di essere
iscritta al RUIR.

La mia interpretazione della faccenda è che da oggi un broker non può più
collaborare con un Agente, ma deve lavorare esclusivamente a livello di
Direzione generale.

Es: tu devi assicurare una macchina per un tuo cliente.

Per come la vedo io tu devi sottoporre il rischio al tuo amico agente, il
quale a sua volta gira la richiesta all'ispettore commerciale che emette la
polizza come rischio di direzione, e la assegna all'agenzia per competenza
territoriale, tu paghi il premio al tuo amico agente, il quale gira il
premio alla compagnia, la quale gli da la tua quota provvigionale (l'agente
non prende un centesimo di provvigione), il broker consegna una fattura per
le provvigioni intestata alla compagnia e non all'agente.

questa è la mia interpretazione, ed è un'interpretazione che da agente mi
mette a riparo da eventuali problemi.

l'agente non collabora col broker perche si limita a preparargli la polizza
su indicazione della direzione, il broker evade la richiesta del cliente,
percepisce provvigioni dalla Compagnia e non dall'agente e fattura le
provvigioni alla Compagnia stessa. Cosi facendo potete collaborare con chi
vi pare.


Poi se mi sbaglio, tanto meglio per voi.
Ma finche non avrò certezza del contrario, io coi broker mi comporterò cosi.

Ciao.
Fabrizio Callarà
2007-01-30 06:51:54 UTC
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Caro Andrea F.,
è evidente dalla Tua risposta che stai tentando di applicare una
interpretazione di carattere "difensivo" e non logico-induttivo e
naturalmente come anonimo sei liberissimo di farlo.

L'Art. 55 comma 1 lettera B Ti smentisce al 100% infatti se un Broker
può essere autorizzato da un agente, ratificato dalla Compania, ad
incassare liberando il cliente finale è del tutto evidente che ne
consegue che il Broker può collaborare con l'agente che la Compagnia
ratifichi o meno tale liberatoria nei confronti del cliente finale.

Il resto delle argomentazioni riguardano esclusivamente voli pindarici
sull'interpretazione del RUI che, evidentemente, è ancora del tutto
poco chiaro ai più.

Mi auguro per Te che non deciderai di perdere affari rifiutando di
collaborare con un Broker senza almeno aver chiesto conferma della Tua
interpretazione alla Compagnia.

Saluti.

Fabrizio Callarà
Giampaolo Natali
2007-01-30 10:20:30 UTC
Permalink
Post by Fabrizio Callarà
Caro Andrea F.,
è evidente dalla Tua risposta che stai tentando di applicare una
interpretazione di carattere "difensivo" e non logico-induttivo e
naturalmente come anonimo sei liberissimo di farlo.
L'Art. 55 comma 1 lettera B Ti smentisce al 100% infatti se un Broker
può essere autorizzato da un agente, ratificato dalla Compania, ad
incassare liberando il cliente finale è del tutto evidente che ne
consegue che il Broker può collaborare con l'agente che la Compagnia
ratifichi o meno tale liberatoria nei confronti del cliente finale.
Il resto delle argomentazioni riguardano esclusivamente voli pindarici
sull'interpretazione del RUI che, evidentemente, è ancora del tutto
poco chiaro ai più.
Mi auguro per Te che non deciderai di perdere affari rifiutando di
collaborare con un Broker senza almeno aver chiesto conferma della Tua
interpretazione alla Compagnia.
Saluti.
Fabrizio Callarà
Considerato che questo è un problema che investa una miriade di agenzie e,
direi, tutti i broker, intervengo nel vostro dibattito con una
considerazione semplice semplice:
come mai l'ISVAP non ha sciolto tutti i dubbi in merito, sia pure attraverso
una risposta nelle FAQ?
Che il regolamento sia, almeno in parte, una grossa porcata lo sappiamo
tutti. E' pacifico, almeno ai miei occhi, che la questione agenti-broker va
sistemata nell'unico modo decente e logico, vale a dire attraverso la
normale collaborazione fra le due figure di intermediario, collaborazione
che esiste da sempre.
Se la interpretazione che ne da l'AIBA fosse così pacifica e chiara, come
mai la stessa AIBA ha indetto più di una riunione a Milano proprio per
discutere il da farsi?
Caro Fabrizio, non credo tu possa pensare che la gran parte degli agenti
aneli ad interrompere i rapporti con la tua categoria; piuttosto, e io sono
fra quelli, in attesa di auspicabili variazioni e/o chiarimenti da parte
dell'ISVAP gli agenti intendono pararsi il posteriore e basta.
PS - l'interpretazione dell'AIBA è talmente pacifica che un paio di broker
( non brokerini........) mi hanno fatto il bonifico degli incassi effettuati
SENZA addebitarmi nemmeno un centesimo di provvigioni.


Ciao
--
Giampaolo Natali

***@NOSPAMlibero.it
Fabrizio Callarà
2007-02-01 20:42:35 UTC
Permalink
Caro Gianpaolo Natali,
se l'ISVAP dovesse chiarire anche l'ovvio sarebbe inutile scrivere dei
Regolamenti di centinaia di articoli.

Se i Broker Aiba (il 90%) nonostante la circolare in oggetto non
dovessero aver ancora capito questo aspetto si meriterebbero di
perdere le provvigioni di quegli affari.

Io non ci credo a quello che racconti.

Tu vai scrivendo di questo divieto di collaborazione creando solo
inutili dubbi.

Leggi l'art. 55 comma 1 lettera b del Regolamento oppure parla con la
Tua compagnia.

Magari Ti fidi più di loro.

Non è obbligatorio essere d'accordo sull'ovvio.

Fabrizio Callarà

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