Fabrizio Callarà
2007-01-27 07:24:56 UTC
Al fine di mettere un freno alle interpretazioni più strampalate e
incredibili del Regolamenti ISVAP - presenti anche in questo Blog - che
stanno creando gravi danni agli operatori, ritengo utile trascrivere
qui di seguito l'ultima circolare AIBA sul tema degli Accordi di
collaborazione fra Broker e Agenti di assicurazione.
Fabrizio Callarà
ASSOCIAZIONE
ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI
00198 Roma – V.le Liegi, 48/b
tel. +39 068412641 – fax +39 068554714
www.aiba.it - ***@aiba.it
Circolare N. 1108
Prot. 19475 ap/as/AS
Roma, 25/01/2007
In concomitanza con la prevista entrata in vigore del Registro Unico
degli Intermediari assicurativi (1 febbraio 2007) numerosi associati ci
hanno segnalato che alcuni agenti con i quali intrattengono un rapporto
di libera collaborazione, pretenderebbero di disconoscere la
continuazione del rapporto stesso asserendone l’incompatibilità con
la previsione dell’art. 4, comma 4 del regolamento ISVAP N. 5/2006,
secondo cui:
“L’iscrizione di una delle sezioni del Registro non consente
all’intermediario la contemporanea iscrizione in alcune delle altre
sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A
ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni
riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo
responsabilità civile auto”.
In relazione a tale previsione e, nell’ambito delle risposte alle
domande frequenti sul Regolamento anzidetto, l’ISVAP ha precisato
che:
“ai soggetti iscritti nella sezione B del Registro non è consentito
svolgere attività che comportino l’iscrizione nella sezione E” e
che “Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione della
sezione B e l’iscrizione nella sezione E”.
Tali previsioni non giustificano minimamente la sopraindicata posizione
degli agenti che è priva di ogni e qualsiasi fondamento giuridico. Il
broker che stipula un accordo di libera collaborazione con un agente,
infatti, in nessun caso può essere qualificato come collaboratore
esterno di quest’ultimo con conseguente necessità di iscriversi alla
sezione E del Registro Unico.
A prescindere dalla configurazione concretamente assunta dal rapporto
contrattuale tra compagnia e agente (in economia o in gestione libera)
– indifferente nei confronti dei terzi – è pacifico che, nel
rapporto di libera collaborazione con il broker, l’agente opera nella
sua veste di rappresentante della compagnia e perciò abilitato alla
stipulazione delle polizze in sua vece.
L’agente riveste, soltanto, la qualifica di rappresentante di una
delle due parti (la compagnia) del contratto assicurativo intermediato
dal broker nell’interesse dell’assicurato suo cliente, che è
l’altra parte del contratto stesso.
L’accordo di libera collaborazione tra l’agente e il broker,
inoltre, ha lo stesso contenuto meramente regolamentare dell’accordo
di libera collaborazione tra compagnia e broker, essendo destinato a
disciplinare in via preventiva i reciproci comportamenti nel caso,
assolutamente eventuale, di stipulazione di polizze tra la compagnia
(mandante dell’agente) ed i clienti del broker
(contraenti-assicurati) senza che ciò configuri alcun reciproco
obbligo riguardo alla stipulazione stessa.
In buona sostanza, tale genere di accordo non inficia l’indipendenza
del broker nei confronti sia della compagnia, sia degli agenti suoi
mandatari.
Il broker, infatti, sottoscrive l’accordo di libera collaborazione
con l’agente, esclusivamente nell’esercizio del suo ruolo
istituzionale di iscritto alla sezione “B” del Registro Unico, per
cui non sarebbe in alcun modo giustificata alcuna diversa iscrizione ad
altra Sezione del Registro stesso.
La conferma di questa configurazione si riviene nell’art. 55, comma
1°, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 concernente
l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie che prevede espressamente
il caso dell’accordo di collaborazione fra broker e agente.
In particolare tale norma stabilisce che se l’accordo è ratificato
dall’impresa trova applicazione l’articolo 118, comma 1, del Codice
delle Assicurazioni, in caso contrario non trova applicazione il
suddetto articolo.
Coerentemente con tale previsione l’art 55, comma 2°, dispone che
nelle dichiarazioni precontrattuali, gli intermediari iscritti nella
sezione B forniscano al contraente specifica informativa riguardo alla
sussistenza o meno dell’autorizzazione ad incassare il premio ed i
conseguenti effetti. Pertanto in conformità a quanto riportato
nell’allegato 7 b del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il broker dovrà
rendere edotto il contraente - a decorrere dal 1 luglio 2007 - della
sussistenza:
di un accordo di collaborazione con l’impresa o con l’agente,
ratificato dall’impresa;
di un accordo di collaborazione con l’agente, non ratificato
dall’impresa;
e delle conseguenze che ciò comporta.
Lo schema di detta dichiarazione è riportato su
http://www.aecunderwriting.it/pdf/Circ_1108_Rapporto_Agenti_Brokers.pdf
.
Per le ragione suddette, in conclusione, sia il Codice delle
Assicurazioni, sia il Regolamento ISVAP n. 5/2006 ritengono
perfettamente legittimo l’accordo di collaborazione fra broker ed
agente.
Le motivazioni assunte da alcuni agenti a supporto della loro posizione
contraria sono, pertanto, infondate, dato che gli accordi di libera
collaborazione rimangono validi ed efficaci tra le parti anche nel
mutato quadro normativo.
Ci auguriamo che possa concludersi, quanto prima, la trattativa con
l’ANIA circa la definizione del nuovo testo di riferimento per gli
accordi di collaborazione tra broker e impresa che tenga conto del
nuovo contesto normativo e che dia indicazioni circa gli accordi di
collaborazione con gli agenti, ratificati o non ratificati
dall’impresa mandante.
Con i migliori saluti.
Andrea Scagliarini
Presidente dell'AIBA
incredibili del Regolamenti ISVAP - presenti anche in questo Blog - che
stanno creando gravi danni agli operatori, ritengo utile trascrivere
qui di seguito l'ultima circolare AIBA sul tema degli Accordi di
collaborazione fra Broker e Agenti di assicurazione.
Fabrizio Callarà
ASSOCIAZIONE
ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONI
E RIASSICURAZIONI
00198 Roma – V.le Liegi, 48/b
tel. +39 068412641 – fax +39 068554714
www.aiba.it - ***@aiba.it
Circolare N. 1108
Prot. 19475 ap/as/AS
Roma, 25/01/2007
In concomitanza con la prevista entrata in vigore del Registro Unico
degli Intermediari assicurativi (1 febbraio 2007) numerosi associati ci
hanno segnalato che alcuni agenti con i quali intrattengono un rapporto
di libera collaborazione, pretenderebbero di disconoscere la
continuazione del rapporto stesso asserendone l’incompatibilità con
la previsione dell’art. 4, comma 4 del regolamento ISVAP N. 5/2006,
secondo cui:
“L’iscrizione di una delle sezioni del Registro non consente
all’intermediario la contemporanea iscrizione in alcune delle altre
sezioni, fatta eccezione per gli intermediari iscritti nelle sezioni A
ed E, a condizione che l’attività svolta in una delle due sezioni
riguardi incarichi di distribuzione relativi al solo ramo
responsabilità civile auto”.
In relazione a tale previsione e, nell’ambito delle risposte alle
domande frequenti sul Regolamento anzidetto, l’ISVAP ha precisato
che:
“ai soggetti iscritti nella sezione B del Registro non è consentito
svolgere attività che comportino l’iscrizione nella sezione E” e
che “Per svolgere tali attività è necessaria la cancellazione della
sezione B e l’iscrizione nella sezione E”.
Tali previsioni non giustificano minimamente la sopraindicata posizione
degli agenti che è priva di ogni e qualsiasi fondamento giuridico. Il
broker che stipula un accordo di libera collaborazione con un agente,
infatti, in nessun caso può essere qualificato come collaboratore
esterno di quest’ultimo con conseguente necessità di iscriversi alla
sezione E del Registro Unico.
A prescindere dalla configurazione concretamente assunta dal rapporto
contrattuale tra compagnia e agente (in economia o in gestione libera)
– indifferente nei confronti dei terzi – è pacifico che, nel
rapporto di libera collaborazione con il broker, l’agente opera nella
sua veste di rappresentante della compagnia e perciò abilitato alla
stipulazione delle polizze in sua vece.
L’agente riveste, soltanto, la qualifica di rappresentante di una
delle due parti (la compagnia) del contratto assicurativo intermediato
dal broker nell’interesse dell’assicurato suo cliente, che è
l’altra parte del contratto stesso.
L’accordo di libera collaborazione tra l’agente e il broker,
inoltre, ha lo stesso contenuto meramente regolamentare dell’accordo
di libera collaborazione tra compagnia e broker, essendo destinato a
disciplinare in via preventiva i reciproci comportamenti nel caso,
assolutamente eventuale, di stipulazione di polizze tra la compagnia
(mandante dell’agente) ed i clienti del broker
(contraenti-assicurati) senza che ciò configuri alcun reciproco
obbligo riguardo alla stipulazione stessa.
In buona sostanza, tale genere di accordo non inficia l’indipendenza
del broker nei confronti sia della compagnia, sia degli agenti suoi
mandatari.
Il broker, infatti, sottoscrive l’accordo di libera collaborazione
con l’agente, esclusivamente nell’esercizio del suo ruolo
istituzionale di iscritto alla sezione “B” del Registro Unico, per
cui non sarebbe in alcun modo giustificata alcuna diversa iscrizione ad
altra Sezione del Registro stesso.
La conferma di questa configurazione si riviene nell’art. 55, comma
1°, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 concernente
l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie che prevede espressamente
il caso dell’accordo di collaborazione fra broker e agente.
In particolare tale norma stabilisce che se l’accordo è ratificato
dall’impresa trova applicazione l’articolo 118, comma 1, del Codice
delle Assicurazioni, in caso contrario non trova applicazione il
suddetto articolo.
Coerentemente con tale previsione l’art 55, comma 2°, dispone che
nelle dichiarazioni precontrattuali, gli intermediari iscritti nella
sezione B forniscano al contraente specifica informativa riguardo alla
sussistenza o meno dell’autorizzazione ad incassare il premio ed i
conseguenti effetti. Pertanto in conformità a quanto riportato
nell’allegato 7 b del Regolamento ISVAP n. 5/2006, il broker dovrà
rendere edotto il contraente - a decorrere dal 1 luglio 2007 - della
sussistenza:
di un accordo di collaborazione con l’impresa o con l’agente,
ratificato dall’impresa;
di un accordo di collaborazione con l’agente, non ratificato
dall’impresa;
e delle conseguenze che ciò comporta.
Lo schema di detta dichiarazione è riportato su
http://www.aecunderwriting.it/pdf/Circ_1108_Rapporto_Agenti_Brokers.pdf
.
Per le ragione suddette, in conclusione, sia il Codice delle
Assicurazioni, sia il Regolamento ISVAP n. 5/2006 ritengono
perfettamente legittimo l’accordo di collaborazione fra broker ed
agente.
Le motivazioni assunte da alcuni agenti a supporto della loro posizione
contraria sono, pertanto, infondate, dato che gli accordi di libera
collaborazione rimangono validi ed efficaci tra le parti anche nel
mutato quadro normativo.
Ci auguriamo che possa concludersi, quanto prima, la trattativa con
l’ANIA circa la definizione del nuovo testo di riferimento per gli
accordi di collaborazione tra broker e impresa che tenga conto del
nuovo contesto normativo e che dia indicazioni circa gli accordi di
collaborazione con gli agenti, ratificati o non ratificati
dall’impresa mandante.
Con i migliori saluti.
Andrea Scagliarini
Presidente dell'AIBA