Discussione:
rischio locativo
(troppo vecchio per rispondere)
mfr77
2009-02-12 08:56:31 UTC
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Buongiorno. Ringrazio sin d'ora chi vorrà raccogliere la mia
richiesta. Dovendo assicurare per il rischio incendio ed altri danni
materiali un'attività commerciale all'interno di un locale non di
proprietà, l'attivazione in polizza del rischio locativo comporta
automaticamente l'esclusione di altre garanzie (ad es. fenomeni
naturali, fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi ecc.)? In
altre parole, per il fabbricato e per il contenuto quali coperture non
sono attive in caso di rischio locativo? E, ancora, il rischio
locativo è un'opzione necessaria in presenza di assicurato conduttore
e non anche proprietario dei locali adibiti all'attività in questione?
Chiedo, infine, se e dove siano consultabili pubblicamente archivi che
riportino, suddivisi per località e destinazione d'uso, il valore
assicurabile per mq degli immobili, in modo da non incorrere nel
rischio di proporzionale in caso di sottoassicurazione.
Giampaolo Natali
2009-02-12 12:47:20 UTC
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Post by mfr77
Buongiorno. Ringrazio sin d'ora chi vorrà raccogliere la mia
richiesta. Dovendo assicurare per il rischio incendio ed altri danni
materiali un'attività commerciale all'interno di un locale non di
proprietà, l'attivazione in polizza del rischio locativo comporta
automaticamente l'esclusione di altre garanzie (ad es. fenomeni
naturali, fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi ecc.)? In
altre parole, per il fabbricato e per il contenuto quali coperture non
sono attive in caso di rischio locativo? E, ancora, il rischio
locativo è un'opzione necessaria in presenza di assicurato conduttore
e non anche proprietario dei locali adibiti all'attività in questione?
Chiedo, infine, se e dove siano consultabili pubblicamente archivi che
riportino, suddivisi per località e destinazione d'uso, il valore
assicurabile per mq degli immobili, in modo da non incorrere nel
rischio di proporzionale in caso di sottoassicurazione.
Il codice civile impone al locatario di restituire al proprietario il bene
in locazione nelle stesse condizioni in essere al momento della locazione.
Ne consegue che se l'immobile locato subisce danni per "colpa" del locatore
questi ne è responsabile e quindi è opportuno che si assicuri contro tale
eventualità.
Diverso è il caso di danni dovuti ad eventi per i quali non sussiste
responsabilità alcuna da parte del locatore, vedasi appunto gli eventi
naturali e sociopolitici, acqua condotta, ecc. ecc.
Circa il valore da assicurare per evitare scoperture, per inciso non
consiglierò MAI la forma a primo rischio assoluto per la garanzia incendio,
devi calcolare il costo di ricostruzione e non il valore commerciale
dell'immobile. Il costo di ricostruzione lo puoi tranquillamente chiedere ad
un geometra o architetto.
--
Giampaolo Natali

***@NOSPAMlibero.it
mfr77
2009-02-12 14:26:25 UTC
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Post by Giampaolo Natali
Post by mfr77
Buongiorno. Ringrazio sin d'ora chi vorrà raccogliere la mia
richiesta. Dovendo assicurare per il rischio incendio ed altri danni
materiali un'attività commerciale all'interno di un locale non di
proprietà, l'attivazione in polizza del rischio locativo comporta
automaticamente l'esclusione di altre garanzie (ad es. fenomeni
naturali, fuoriuscita di acqua condotta ed altri liquidi ecc.)? In
altre parole, per il fabbricato e per il contenuto quali coperture non
sono attive in caso di rischio locativo? E, ancora, il rischio
locativo è un'opzione necessaria in presenza di assicurato conduttore
e non anche proprietario dei locali adibiti all'attività in questione?
Chiedo, infine, se e dove siano consultabili pubblicamente archivi che
riportino, suddivisi per località e destinazione d'uso, il valore
assicurabile per mq degli immobili, in modo da non incorrere nel
rischio di proporzionale in caso di sottoassicurazione.
Il codice civile impone al locatario di restituire al proprietario il bene
in locazione nelle stesse condizioni in essere al momento della locazione.
Ne consegue che se l'immobile locato subisce danni per "colpa" del locatore
questi ne è responsabile e quindi è opportuno che si assicuri contro tale
eventualità.
Diverso è il caso di danni dovuti ad eventi per i quali non sussiste
responsabilità alcuna da parte del locatore, vedasi appunto gli eventi
naturali e sociopolitici, acqua condotta, ecc. ecc.
Circa il valore da assicurare per evitare scoperture, per inciso non
consiglierò MAI la forma a primo rischio assoluto per la garanzia incendio,
devi calcolare il costo di ricostruzione e non il valore commerciale
dell'immobile. Il costo di ricostruzione lo puoi tranquillamente chiedere ad
un geometra o architetto.
--
Giampaolo Natali
Egregio Sig. Natali,
La ringrazio per la risposta. Probabilmente i miei dubbi sono legati
alla circostanza che, nella pratica assicurativa, il rischio locativo
compare nella sezione incendio, pur trattandosi di una garanzia di
responsabilità civile. Dalla Sua risposta mi pare di capire che, in
presenza di rischio locativo, non sono assicurabili gli eventi socio-
politici e naturali e i danni da acqua ed altri liquidi, inerendo tali
rischi alla proprietà del fabbricato. Immaginiamo allora che un
commerciante, diciamo un venditore di biciclette, abbia in locazione
un locale di proprietà terzi ed intenda assicurare la propria attività
con una polizza multirischio che preveda, oltre al furto e alla
responsabilità civile, appunto anche l'incendio. Si è detto che eventi
socio-politici e naturali e danni da acqua ed altri liquidi non sono
assicurabili contestualmente al rischio locativo. Poniamo che il
locale subisca danni per fatto doloso di ignoti, ad es. un ordigno
esplosivo. A seguito del sinistro, oltre al fabbricato, resta
danneggiato anche il contenuto, cioè le biciclette oggetto
dell'attività del commerciante. Non avendo potuto assicurare gli
eventi socio-politici, non c'è copertura per il sinistro? Oppure gli
eventi socio-politici non sono assicurabili per la partita fabbricato,
ma possono essere assicurati per la partita contenuto?
ardito2007
2009-02-12 15:53:03 UTC
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Post by mfr77
Immaginiamo allora che un
commerciante, diciamo un venditore di biciclette, abbia in locazione
un locale di proprietà terzi ed intenda assicurare la propria attività
con una polizza multirischio che preveda, oltre al furto e alla
responsabilità civile, appunto anche l'incendio. Si è detto che eventi
socio-politici e naturali e danni da acqua ed altri liquidi non sono
assicurabili contestualmente al rischio locativo. Poniamo che il
locale subisca danni per fatto doloso di ignoti, ad es. un ordigno
esplosivo. A seguito del sinistro, oltre al fabbricato, resta
danneggiato anche il contenuto, cioè le biciclette oggetto
dell'attività del commerciante. Non avendo potuto assicurare gli
eventi socio-politici, non c'è copertura per il sinistro? Oppure gli
eventi socio-politici non sono assicurabili per la partita fabbricato,
ma possono essere assicurati per la partita contenuto?
La mia opinione e' la seguente :

Definizione comune di rischio locativo: l'assicurato è garantito quando, a
seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua
responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.

E' una forma di assicurazione R.C. prestata nell'ambito del Ramo Incendio.

Artt.1588 C C, 1589 C C , 1611 C.C.

Bisogna quindi vedere cio' che si vuole assicurare, nel caso in questione
bisogna
estendere le varie coperture anche alla partita contenuno.

Se il tutto avviene con la collaborazione del locatore e del locatario e'
meglio, ovvio che
ognuno assicurera' cio' che gli compete ed in base alle proprie convenienze
e
responsabilita'.
E' meglio in quanto se si va' presso la stessa compagnia ( o intermediario),
si evitano duplicazioni di
coperture, si evita di avvertire diverse compagnie, si evita la
coassicurazione etc etc...







Sono assicurabili per la partita fabbricato.

--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
mfr77
2009-02-12 16:26:15 UTC
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Post by ardito2007
Post by mfr77
Immaginiamo allora che un
commerciante, diciamo un venditore di biciclette, abbia in locazione
un locale di proprietà terzi ed intenda assicurare la propria attività
con una polizza multirischio che preveda, oltre al furto e alla
responsabilità civile, appunto anche l'incendio. Si è detto che eventi
socio-politici e naturali e danni da acqua ed altri liquidi non sono
assicurabili contestualmente al rischio locativo. Poniamo che il
locale subisca danni per fatto doloso di ignoti, ad es. un ordigno
esplosivo. A seguito del sinistro, oltre al fabbricato, resta
danneggiato anche il contenuto, cioè le biciclette oggetto
dell'attività del commerciante. Non avendo potuto assicurare gli
eventi socio-politici, non c'è copertura per il sinistro? Oppure gli
eventi socio-politici non sono assicurabili per la partita fabbricato,
ma possono essere assicurati per la partita contenuto?
Definizione comune di rischio locativo: l'assicurato è garantito quando, a
seguito di incendio o di altro evento compreso in polizza, ricorra una sua
responsabilità per i danni subiti dai locali tenuti in locazione.
E' una forma di assicurazione R.C. prestata nell'ambito del Ramo Incendio.
Artt.1588 C C, 1589 C C , 1611 C.C.
Bisogna quindi vedere cio' che si vuole assicurare, nel caso in questione
bisogna
estendere le varie coperture anche alla partita contenuno.
Se il tutto avviene con la collaborazione del locatore e del locatario e'
meglio, ovvio che
ognuno assicurera' cio' che gli compete ed in base alle proprie convenienze
e
responsabilita'.
E' meglio in quanto se si va' presso la stessa compagnia ( o intermediario),
si evitano duplicazioni di
coperture, si evita di avvertire diverse compagnie, si evita la
coassicurazione etc etc...
Sono assicurabili per la partita fabbricato.
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Inviato viahttp://arianna.libero.it/usenet/
Mi permetto di porre una questione ulteriore. Mi risulta che sia
pratica comune fra gli assicuratori - di fronte, ad esempio, a
coperture multirischio per attività commerciali in locali non di
proprietà - evitare l'inserimento del rischio locativo e dare seguito,
per la sezione incendio, ad una copertura completa, sia sul contenuto
che sul fabbricando, precisando che si tratta di assicurazione fatta
per conto del locatore. In questo caso, tuttavia, non risulta
intaccato l'interesse all'assicurazione a norma dell'art. 1904 c.c.?
ardito2007
2009-02-12 18:54:35 UTC
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Post by mfr77
Mi permetto di porre una questione ulteriore. Mi risulta che sia
pratica comune fra gli assicuratori - di fronte, ad esempio, a
coperture multirischio per attività commerciali in locali non di
proprietà - evitare l'inserimento del rischio locativo e dare seguito,
per la sezione incendio, ad una copertura completa, sia sul contenuto
che sul fabbricando, precisando che si tratta di assicurazione fatta
per conto del locatore.
Quindi Contraente e' l'inquilino ?
Se quest'ultimo risultasse responsabile dell'incendio?
Post by mfr77
In questo caso, tuttavia, non risulta
intaccato l'interesse all'assicurazione a norma dell'art. 1904 c.c.?
E' interesse di entrambi. (proprietario e conduttore)

Ti faccio i complimenti per la domanda :-)
Ammesso che ci sia una risposta certa, per cercare di
sintetizzare una mia opinione ci vorrebbero almeno un paio d'ore......
Detto questo, mi e' capitato di ascoltare discorsi simili...
Puo' capitare ad esempio che Tizio Locatario assicuri con una multirischio
sia il fabbricato che il contenuto, puo' capitare che Caio Locatore assicuri
il fabbricato ed
il contenuto con un unica polizza, poi, nel primo caso e nel secondo si
dividano il premio
pagato in proporzione alle singole garazie-prestazioni delle singole
partite.

Per quanto mi riguarda, mi trovo in disaccordo con Tizio e Caio
in quanto parto dal principio che ognuno deve assicurare cio' che gli
compete, quindi
Caio Proprietario assicurera' il fabbricato-danni indiretti etc etc
Tizio Inquilino assicurera' il contenuto ed il rischio locativo etc etc

Che cosa puo' accadere al proprietario se lascia assicurare tutto
all'inquilino?
1) L'inquilino e' contraente, l'inquilino e' vero che assicura l'immobile (
in cui il rischio e il pericolo della cosa assicurata siano pattiziamente
posti a carico del locatario trasferendosi, in tale ipotesi, del tutto
legittimamente il rischio della perdita della cosa dal proprietario -
locatore all’utilizzatore - conduttore)
ma e' anche vero che potrebbe stipulare altre assicurazioni all'insaputa del
proprietario....in caso di sinistro?
2) Proprietario contraente, come sopra...... il contenuto come viene
assicurato? con che criterio? dichiarazioni
varie....?

Quindi come ripeto e' meglio che ognuno assicuri con una polizza su misura
cio' che e' nel proprio interesse
e responsabila'....la cosa migliore sarebbe un buon rapporto di
collaborazione tra inquilino e proprietario, magari rivolgendosi allo
stesso/a Compagnia/intermediorio e
valutare insieme il/i prodotto/i utilizzare.







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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
ardito2007
2009-02-12 19:12:57 UTC
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Post by mfr77
Mi permetto di porre una questione ulteriore. Mi risulta che sia
pratica comune fra gli assicuratori - di fronte, ad esempio, a
coperture multirischio per attività commerciali in locali non di
proprietà - evitare l'inserimento del rischio locativo e dare seguito,
per la sezione incendio, ad una copertura completa, sia sul contenuto
che sul fabbricando,
precisando che si tratta di assicurazione fatta
per conto del locatore. In questo caso, tuttavia, non risulta
intaccato l'interesse all'assicurazione a norma dell'art. 1904 c.c.?
Scusa ma la stanchezza si fa sentire...
Contrente locatore-proprietario che assicura anche il contenuto del
locatario?
1) In caso di responsabilita' del locatario nel perimento del bene
(immobile)? Rivalse?

2) Con che criterio il locatore calcola i ''beni'' del locatario?

3) L'art 1904 del CC in questo caso e' la cosa che fa meno paura..... :-)
L' interesse c'e' in quanto il rischio ed il pericolo della cosa assicurata
siano pattiziamente posti a carico del locatare trasferendosi pattiziamente
il rischio della perdita della cosa dal locatario al locatore.


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Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
Giampaolo Natali
2009-02-12 19:28:20 UTC
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Post by ardito2007
Post by mfr77
Mi permetto di porre una questione ulteriore. Mi risulta che sia
pratica comune fra gli assicuratori - di fronte, ad esempio, a
coperture multirischio per attività commerciali in locali non di
proprietà - evitare l'inserimento del rischio locativo e dare
seguito, per la sezione incendio, ad una copertura completa, sia sul
contenuto che sul fabbricando,
precisando che si tratta di assicurazione fatta
per conto del locatore. In questo caso, tuttavia, non risulta
intaccato l'interesse all'assicurazione a norma dell'art. 1904 c.c.?
Scusa ma la stanchezza si fa sentire...
Contrente locatore-proprietario che assicura anche il contenuto del
locatario?
1) In caso di responsabilita' del locatario nel perimento del bene
(immobile)? Rivalse?
2) Con che criterio il locatore calcola i ''beni'' del locatario?
3) L'art 1904 del CC in questo caso e' la cosa che fa meno paura.....
:-) L' interesse c'e' in quanto il rischio ed il pericolo della
cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatare
trasferendosi pattiziamente il rischio della perdita della cosa dal
locatario al locatore.
Semplifichiamo il concetto:

il locatario può benissimo assicurare il fabbricato anche per i rischi che
non gli competono, basta la semplice clausola di "assicurazione in nome
proprio ma per conto di chi spetta". Art. 1904 CC "colpito ed affondato" :-)
ma:

il locatario è sicuro di assicurare BENE il fabbricato, sì da non esporsi ad
una eventuale richiesta risarcitoria da parte del proprietario?
Ancora: il proprietario è poi sempre e pienamente sicuro che il locatario
paga correntemente i premi di assicurazione?
Mia personalissima conclusione:

- il proprietario assicura contro qualunque rischio il suo fabbricato + il
ricorso del locatario per i danni da incendio che potrebbero colpire il
contenuto;
- il locatario assicura il contenuto, anche per gli eventi atmosferici e
sociopolitici , + il rischio locativo per i danni che un incendio per sua
responsabilità potrebbe arrecare al fabbricato.

E scordatevi, per i motivi sopraesposti, di consigliare l'inserimento della
clausola di rinuncia alla rivalsa. Questa sarebbe una soluzione ancora
peggiore ancora peggiore :-) :-)

Un saluto a tutti
--
Giampaolo Natali

***@NOSPAMlibero.it
mfr77
2009-02-13 13:11:12 UTC
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Post by Giampaolo Natali
Post by ardito2007
Post by mfr77
Mi permetto di porre una questione ulteriore. Mi risulta che sia
pratica comune fra gli assicuratori - di fronte, ad esempio, a
coperture multirischio per attività commerciali in locali non di
proprietà - evitare l'inserimento del rischio locativo e dare
seguito, per la sezione incendio, ad una copertura completa, sia sul
contenuto che sul fabbricando,
precisando che si tratta di assicurazione fatta
per conto del locatore. In questo caso, tuttavia, non risulta
intaccato l'interesse all'assicurazione a norma dell'art. 1904 c.c.?
Scusa ma la stanchezza si fa sentire...
Contrente locatore-proprietario che assicura anche il contenuto del
locatario?
1) In caso di responsabilita' del locatario nel perimento del bene
(immobile)? Rivalse?
2) Con che criterio il locatore calcola i ''beni'' del locatario?
3) L'art 1904 del CC in questo caso e' la cosa che fa meno paura.....
   :-) L' interesse c'e' in quanto il rischio ed il pericolo della
cosa assicurata siano pattiziamente posti a carico del locatare
trasferendosi pattiziamente il rischio della perdita della cosa dal
locatario al locatore.
il locatario può benissimo assicurare il fabbricato anche per i rischi che
non gli competono, basta la semplice clausola di "assicurazione in nome
proprio ma per conto di chi spetta". Art. 1904 CC "colpito ed affondato" :-)
il locatario è sicuro di assicurare BENE il fabbricato, sì da non esporsi ad
una eventuale richiesta risarcitoria da parte del proprietario?
Ancora: il proprietario è poi sempre e pienamente sicuro che il locatario
paga correntemente i premi di assicurazione?
- il proprietario assicura contro qualunque rischio il suo fabbricato + il
ricorso del locatario per i danni da incendio che potrebbero colpire il
contenuto;
- il locatario assicura il contenuto, anche per gli eventi atmosferici e
sociopolitici , + il rischio locativo per i danni che un incendio per sua
responsabilità potrebbe arrecare al fabbricato.
E scordatevi, per i motivi sopraesposti, di consigliare l'inserimento della
clausola di rinuncia alla rivalsa. Questa sarebbe una soluzione ancora
peggiore ancora peggiore :-) :-)
Un saluto a tutti
--
Giampaolo Natali
Grazie a tutti per questi contributi alla comprensione di una delicata
questione, sovente non adeguatamente affrontata in sede di
preventivazione assicurativa, in ragione di necessità commerciali più
che di considerazioni peritali. Dalle discussioni sviluppate sinora
emerge la convenienza - in presenza di fattispecie dove proprietario e
conduttore sono persone diverse - di assicurare l'interesse di
ciascuno, evitando duplicazioni. Immaginiamo il caso (frequente nella
pratica assicurativa) del commerciante che esercità l'attività in
locali non di proprietà e che intende coprirsi con polizza
multirischio. Per motivi che ignoriamo il commerciante non intende
coinvolgere il proprietario nella copertura e, d'altra parte, il
proprietario non ha assicurazioni in corso sul fabbricato. Mi sembra
di capire che, per tutto quanto è stato detto, le scelte a
disposizione siano due:
1) richiamare il rischio locativo ed assicurare in misura conseguente;
2) richiamare la clausola di assicurazione in nome proprio e per conto
di chi spetta ed assicurare tutto.
Nel secondo caso, il proprietario dell'immobile entra in qualche modo
in gioco al momento del perfezionamento del contratto o in caso di
sinistro? In altre parole, l'assicurazione per conto di chi spetta ha
bisogno di qualche avallo o è un escamotage per semplificare le cose e
permettere al commerciante di non avere problemi di sorta in caso di
sinistro?
ardito2007
2009-02-13 13:55:43 UTC
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Post by mfr77
2) richiamare la clausola di assicurazione in nome proprio e per conto
di chi spetta ed assicurare tutto.
Nel secondo caso, il proprietario dell'immobile entra in qualche modo
in gioco al momento del perfezionamento del contratto o in caso di
sinistro? In altre parole, l'assicurazione per conto di chi spetta ha
bisogno di qualche avallo o è un escamotage per semplificare le cose e
permettere al commerciante di non avere problemi di sorta in caso di
sinistro?
Art 1891 del CC
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta,
il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente,
anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le
eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore
nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).



''''All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.'''' ( no comment)


Poi bisogna analizzare la polizza dalla prima all'ultima parola, guardare le
definizioni come ad esempio
''contraente'' ,''assicurato'' le '' rivalse'' e/o rinuncie , su chi? colpa
grave da parte di chi.....dolo....

Pensa al caso di ''dolo del contraente'' che assicura l'immobile del
propietario :-)
Si, poi qualcuno potra' elencare i vari principi di buona fede.... bla
bla...ma intanto
se c'e' scritto '''in caso di dolo del contraente'' poi , ( virgola)
dell'assicurato ...... la cosa
si fa interessante.




--------------------------------
Inviato via http://arianna.libero.it/usenet/
mfr77
2009-02-14 11:18:19 UTC
Permalink
Post by ardito2007
Post by mfr77
2) richiamare la clausola di assicurazione in nome proprio e per conto
di chi spetta ed assicurare tutto.
Nel secondo caso, il proprietario dell'immobile entra in qualche modo
in gioco al momento del perfezionamento del contratto o in caso di
sinistro? In altre parole, l'assicurazione per conto di chi spetta ha
bisogno di qualche avallo o è un escamotage per semplificare le cose e
permettere al commerciante di non avere problemi di sorta in caso di
sinistro?
Art 1891 del CC
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta,
il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente,
anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le
eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore
nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).
''''All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.'''' ( no comment)
Poi bisogna analizzare la polizza dalla prima all'ultima parola, guardare le
definizioni come ad esempio
 ''contraente'' ,''assicurato'' le '' rivalse'' e/o rinuncie , su chi? colpa
grave da parte di chi.....dolo....
Pensa al caso di ''dolo del contraente'' che assicura l'immobile del
propietario :-)
Si, poi qualcuno potra' elencare i vari principi di buona fede.... bla
bla...ma intanto
se c'e' scritto '''in caso di dolo del contraente'' poi , ( virgola)
dell'assicurato ...... la cosa
si fa interessante.
--------------------------------
Inviato viahttp://arianna.libero.it/usenet/
Grazie a tutti per questa discussione. Ora mi è chiaro che in casi
come quello esaminato è buona regola, se possibile, assicurare in
proporzione al rispettivo interesse e, ove ciò non risultasse
praticabile, prestare attenzione alla lettera contrattuale per evitare
problemi in sede liquidativa. Per quello che mi riguarda, ritengo
sufficienti le delucidazioni ricevute sinora, persuaso che la
concretezza delle fattispecie vada analizzata di volta in volta. Sono
nuovo di questo gruppo e devo dire che, se il buon giorno si vede dal
mattino, allora la decisione di farvi parte è stata ben ispirata.
Grazie ancora!
Gianfranco Manzella
2009-02-15 19:38:33 UTC
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Mi permetto di aggiungere che, a mio avviso, proprio nel caso di un
assicurazione che copre un attivita' commerciale, ancor di piu'un
"commerciante" non proprietario dell'immobile avrebbe interesse a stipulare
copertura completa per il fabbricato per conto del proprietario. Basti
pensare ad un incendio di particolare gravita' in cui l'esercente si
potrebbe vedere costretto, dinanzi ad un rifiuto di ripristino della
struttura da parte del proprietario non assicurato, a dover "trasferire"
materialmente la sua attivita', con delle conseguenze economiche
inevitabili, oppure, caso piu' frequente, dover far fronte di tasca propria
alle spese di ricerca e ripristino di un danno da acqua, che spesso e
volentieri vengono "sottratte" successivamente dai canoni di locazione.

Cordialita'

Gianfranco Manzella
Post by ardito2007
Post by mfr77
2) richiamare la clausola di assicurazione in nome proprio e per conto
di chi spetta ed assicurare tutto.
Nel secondo caso, il proprietario dell'immobile entra in qualche modo
in gioco al momento del perfezionamento del contratto o in caso di
sinistro? In altre parole, l'assicurazione per conto di chi spetta ha
bisogno di qualche avallo o è un escamotage per semplificare le cose e
permettere al commerciante di non avere problemi di sorta in caso di
sinistro?
Art 1891 del CC
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta,
il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente,
anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le
eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore
nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).
''''All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.'''' ( no comment)
Poi bisogna analizzare la polizza dalla prima all'ultima parola, guardare le
definizioni come ad esempio
''contraente'' ,''assicurato'' le '' rivalse'' e/o rinuncie , su chi? colpa
grave da parte di chi.....dolo....
Pensa al caso di ''dolo del contraente'' che assicura l'immobile del
propietario :-)
Si, poi qualcuno potra' elencare i vari principi di buona fede.... bla
bla...ma intanto
se c'e' scritto '''in caso di dolo del contraente'' poi , ( virgola)
dell'assicurato ...... la cosa
si fa interessante.
--------------------------------
Inviato viahttp://arianna.libero.it/usenet/
Grazie a tutti per questa discussione. Ora mi è chiaro che in casi
come quello esaminato è buona regola, se possibile, assicurare in
proporzione al rispettivo interesse e, ove ciò non risultasse
praticabile, prestare attenzione alla lettera contrattuale per evitare
problemi in sede liquidativa. Per quello che mi riguarda, ritengo
sufficienti le delucidazioni ricevute sinora, persuaso che la
concretezza delle fattispecie vada analizzata di volta in volta. Sono
nuovo di questo gruppo e devo dire che, se il buon giorno si vede dal
mattino, allora la decisione di farvi parte è stata ben ispirata.
Grazie ancora!
mfr77
2009-02-16 14:51:37 UTC
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Post by Gianfranco Manzella
Mi permetto di aggiungere che, a mio avviso, proprio nel caso di un
assicurazione che copre un attivita' commerciale, ancor di piu'un
"commerciante" non proprietario dell'immobile avrebbe interesse a stipulare
copertura completa per il fabbricato per conto del proprietario. Basti
pensare ad un incendio di particolare gravita' in cui l'esercente si
potrebbe vedere costretto, dinanzi ad un rifiuto di ripristino della
struttura da parte del proprietario non assicurato, a dover "trasferire"
materialmente la sua attivita', con delle conseguenze economiche
inevitabili, oppure, caso piu' frequente, dover far fronte di tasca propria
alle spese di ricerca e ripristino di un danno da acqua, che spesso e
volentieri vengono "sottratte" successivamente dai canoni di locazione.
Cordialita'
Gianfranco Manzella
Post by ardito2007
Post by mfr77
2) richiamare la clausola di assicurazione in nome proprio e per conto
di chi spetta ed assicurare tutto.
Nel secondo caso, il proprietario dell'immobile entra in qualche modo
in gioco al momento del perfezionamento del contratto o in caso di
sinistro? In altre parole, l'assicurazione per conto di chi spetta ha
bisogno di qualche avallo o è un escamotage per semplificare le cose e
permettere al commerciante di non avere problemi di sorta in caso di
sinistro?
Art 1891 del CC
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta,
il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente,
anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le
eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore
nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).
''''All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.'''' ( no comment)
Poi bisogna analizzare la polizza dalla prima all'ultima parola, guardare le
definizioni come ad esempio
''contraente'' ,''assicurato'' le '' rivalse'' e/o rinuncie , su chi? colpa
grave da parte di chi.....dolo....
Pensa al caso di ''dolo del contraente'' che assicura l'immobile del
propietario :-)
Si, poi qualcuno potra' elencare i vari principi di buona fede.... bla
bla...ma intanto
se c'e' scritto '''in caso di dolo del contraente'' poi , ( virgola)
dell'assicurato ...... la cosa
si fa interessante.
--------------------------------
Inviato viahttp://arianna.libero.it/usenet/
Grazie a tutti per questa discussione. Ora mi è chiaro che in casi
come quello esaminato è buona regola, se possibile, assicurare in
proporzione al rispettivo interesse e, ove ciò non risultasse
praticabile, prestare attenzione alla lettera contrattuale per evitare
problemi in sede liquidativa. Per quello che mi riguarda, ritengo
sufficienti le delucidazioni ricevute sinora, persuaso che la
concretezza delle fattispecie vada analizzata di volta in volta. Sono
nuovo di questo gruppo e devo dire che, se il buon giorno si vede dal
mattino, allora la decisione di farvi parte è stata ben ispirata.
Grazie ancora!
Sig. Manzella, La ringrazio per le Sue considerazioni. Confesso che
non avevo adeguatamente riflettuto sulle implicazioni positive in sede
liquidativa di una copertura assicurativa per conto di chi spetta.
Nell'esempio da Lei richiamato - commerciante locatario che assicuri
il fabbricato per conto di chi spetta - è necessario richiamare in
polizza l'identità del locatore oppure - figurando il commerciante
come contraente/assicurato della polizza - in sede liquidativa
l'indennizzo viene fatto indipendentemente dall'intervento, a
qualunque titolo, del proprietario del fabbricato?
Gianfranco Manzella
2009-02-16 15:34:27 UTC
Permalink
Post by Gianfranco Manzella
Mi permetto di aggiungere che, a mio avviso, proprio nel caso di un
assicurazione che copre un attivita' commerciale, ancor di piu'un
"commerciante" non proprietario dell'immobile avrebbe interesse a stipulare
copertura completa per il fabbricato per conto del proprietario. Basti
pensare ad un incendio di particolare gravita' in cui l'esercente si
potrebbe vedere costretto, dinanzi ad un rifiuto di ripristino della
struttura da parte del proprietario non assicurato, a dover "trasferire"
materialmente la sua attivita', con delle conseguenze economiche
inevitabili, oppure, caso piu' frequente, dover far fronte di tasca propria
alle spese di ricerca e ripristino di un danno da acqua, che spesso e
volentieri vengono "sottratte" successivamente dai canoni di locazione.
Cordialita'
Gianfranco Manzella
Post by ardito2007
Post by mfr77
2) richiamare la clausola di assicurazione in nome proprio e per conto
di chi spetta ed assicurare tutto.
Nel secondo caso, il proprietario dell'immobile entra in qualche modo
in gioco al momento del perfezionamento del contratto o in caso di
sinistro? In altre parole, l'assicurazione per conto di chi spetta ha
bisogno di qualche avallo o è un escamotage per semplificare le cose e
permettere al commerciante di non avere problemi di sorta in caso di
sinistro?
Art 1891 del CC
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta,
il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi
quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che
dall'assicurato.
I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il contraente,
anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso
consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le
eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto.
Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del
contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute
dall'assicuratore
nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione (2756).
''''All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al
contraente in dipendenza del contratto.'''' ( no comment)
Poi bisogna analizzare la polizza dalla prima all'ultima parola,
guardare
le
definizioni come ad esempio
''contraente'' ,''assicurato'' le '' rivalse'' e/o rinuncie , su chi? colpa
grave da parte di chi.....dolo....
Pensa al caso di ''dolo del contraente'' che assicura l'immobile del
propietario :-)
Si, poi qualcuno potra' elencare i vari principi di buona fede.... bla
bla...ma intanto
se c'e' scritto '''in caso di dolo del contraente'' poi , ( virgola)
dell'assicurato ...... la cosa
si fa interessante.
--------------------------------
Inviato viahttp://arianna.libero.it/usenet/
Grazie a tutti per questa discussione. Ora mi è chiaro che in casi
come quello esaminato è buona regola, se possibile, assicurare in
proporzione al rispettivo interesse e, ove ciò non risultasse
praticabile, prestare attenzione alla lettera contrattuale per evitare
problemi in sede liquidativa. Per quello che mi riguarda, ritengo
sufficienti le delucidazioni ricevute sinora, persuaso che la
concretezza delle fattispecie vada analizzata di volta in volta. Sono
nuovo di questo gruppo e devo dire che, se il buon giorno si vede dal
mattino, allora la decisione di farvi parte è stata ben ispirata.
Grazie ancora!
Sig. Manzella, La ringrazio per le Sue considerazioni. Confesso che
non avevo adeguatamente riflettuto sulle implicazioni positive in sede
liquidativa di una copertura assicurativa per conto di chi spetta.
Nell'esempio da Lei richiamato - commerciante locatario che assicuri
il fabbricato per conto di chi spetta - è necessario richiamare in
polizza l'identità del locatore oppure - figurando il commerciante
come contraente/assicurato della polizza - in sede liquidativa
l'indennizzo viene fatto indipendentemente dall'intervento, a
qualunque titolo, del proprietario del fabbricato?

Non è affatto necessario richiamare in polizza l'identita' del locatore,
tenga presente pero' che, in sede di liquidazione, l'indennizzo non potra'
essere fatto, per cio' che attiene alla partita fabbricato, senza il suo
esplicito consenso.

In definitiva. nel caso specifico da Lei esposto, sento di consigliarle di
assicurare il fabbricato "per conto del proprietario".

Cordiali saluti

Gianfranco Manzella

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