Discussione:
Obbligo assicurazione veicoli fermi
(troppo vecchio per rispondere)
Tarantola
2024-01-02 16:01:11 UTC
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Vorrei qualche spiegazione.
Fino ad oggi, avendo uno scooter che uso pochissimo, ho sempre fatto una
polizza che permetteva di bloccare la copertura e poi riattivarla. A
fine copertura rinnovavo quando mi serviva nuovamente lo scooter,
dichiarando che questo era stato sempre fermo.

Con la nuova normativa cosa succede?
Potrò ancora sospendere la polizza?
Che succede se a scadenza non rinnovo?

Preciso che lo scooter è fermo in garage e ha pure un'automobole
davanti, per cui è impossibile utilizzarlo.
Jonas
2024-01-02 17:09:56 UTC
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Post by Tarantola
Vorrei qualche spiegazione.
Fino ad oggi, avendo uno scooter che uso pochissimo, ho sempre fatto una
polizza che permetteva di bloccare la copertura e poi riattivarla. A
fine copertura rinnovavo quando mi serviva nuovamente lo scooter,
dichiarando che questo era stato sempre fermo.
Con la nuova normativa cosa succede?
Ho aperto una discussione in proposito qualche giorno fa.
Ci sarebbero un paio di articoli firmati da due avvocati che hanno
pasticciato parecchio e forse anche preso qualche fischio per
fiasco.
Post by Tarantola
Potrò ancora sospendere la polizza?
In quei due articoli che ho linkato nella precedente discussione
lo danno per certo. Ma data la scarsa qualità degli articoli,
meglio leggere la gazzetta ufficiale da soli.
Post by Tarantola
Che succede se a scadenza non rinnovo?
Succede che il codice della strada aggiornato continua a
subordinare la sanzione soltanto alla circolazione del veicolo.

Il codice delle assicurazioni invece al nuovo art. articolo 122
stabilisce:
<< 1) Sono soggetti all'obbligo di assicurazione [...]
i veicoli [...],
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente >>

Io ho capito che se il veicolo è assicurato, l'assicurazione è
obbligata a coprire il danno anche se il veicolo era fermo in
garage (immagina ad es. che perdesse benzina e per un corto della
batteria in ricarica scoppi un incendio nel condominio...). E
questo sarebbe il cd. rischio statico.

Non ho invece capito se il codice delle assicurazioni obblighi
oltre alle assicurazioni anche i proprietari non ancora
assicurati ad assicurare il veicolo inutilizzato, e nel caso,
perché mai sia consentito allora di sospendere la polizza per
inutilizzo.
Post by Tarantola
Preciso che lo scooter è fermo in garage e ha pure un'automobole
davanti, per cui è impossibile utilizzarlo.
Resta ferma la sua funzione di mezzo di trasporto (benché fermo) o
lo fai diventare un complemento d'arredo?
--
J
Tarantola
2024-01-03 14:54:31 UTC
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Post by Jonas
Succede che il codice della strada aggiornato continua a
subordinare la sanzione soltanto alla circolazione del veicolo.
Quindi non cambia nulla.
Post by Jonas
Post by Tarantola
Preciso che lo scooter è fermo in garage e ha pure un'automobole
davanti, per cui è impossibile utilizzarlo.
Resta ferma la sua funzione di mezzo di trasporto (benché fermo) o
lo fai diventare un complemento d'arredo?
Si ma chi lo viene a sapere? E' uno scooter chiuso in un garage dentro
una proprietà privata.
Jonas
2024-01-03 22:12:21 UTC
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Post by Tarantola
Si ma chi lo viene a sapere? E' uno scooter chiuso in un garage dentro
una proprietà privata.
Per volerlo sapere basta sincronizzare le targhe del pubblico
registro con l'archivio ANIA ed in effetti è già possibile
scoprirlo dal portale dell'automobilista.
Però mi pare che rimangano legittimi solo gli accertamenti
effettuati in quel certo modo prescritto dal codice della strada
e mi pare che, di nuovo, sia legittimo solo l'accertamento su
veicoli in circolazione, mediante dispositivi elettronici
omologati, ecc. ecc.
Per questo io non escluderei che l'obbligo di assicurare il
rischio statico sia rivolto agli assicuratori verso i loro
clienti... Non ai proprietari dei veicoli non circolanti.

Cioè prima che intervenisse la Ue (corte di giustizia in primis)
certe compagnie escludevano i risarcimenti se il veicolo
assicurato non era in circolazione al momento dell'incidente.

Ora, modificato il codice delle assicurazioni (sebbene a cazzo di
cane) le compagnie devono risarcire anche se il veicolo
assicurato era fermo al momento del danno.
Il che spiega perché sia stata introdotta la sospensione della
polizza: così le compagnie possono eludere l'orientamento
giurisprudenziale della Corte di giustizia e non coprire i casi
di incidente statico sui veicoli con polizza sospesa.

Tu che ne pensi?
--
J
Tarantola
2024-01-04 14:05:31 UTC
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Post by Jonas
Per questo io non escluderei che l'obbligo di assicurare il
rischio statico sia rivolto agli assicuratori verso i loro
clienti... Non ai proprietari dei veicoli non circolanti.
Questo ci può stare, mentre la polizza è sospesa continua ad operare il
rischio statico.

Il punto è cosa succede se non rinnovo la polizza una volta scaduta.
Giampaolo Natali
2024-01-04 15:23:51 UTC
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Post by Tarantola
Post by Jonas
Per questo io non escluderei che l'obbligo di assicurare il
rischio statico sia rivolto agli assicuratori verso i loro
clienti... Non ai proprietari dei veicoli non circolanti.
Questo ci può stare, mentre la polizza è sospesa continua ad operare il
rischio statico.
OK, ma potrebbe accadere che ci sarà un aumento generalizzato, magari di
solo 1%, delle tariffe RCA.
Post by Tarantola
Il punto è cosa succede se non rinnovo la polizza una volta scaduta.
Temo che, se verrà rilevato che:

- la polizza è scaduta
- il veicolo non è stato: alienato, dato in c/vendita o rottamato, l'organo
competente in materia,
sia l'ADE, l'ACI, il Comune o la Provincia di residenza, provveda a
comminare una contravvenzione.
--
Giampaolo Natali
***@alice.it
Jonas
2024-01-04 16:33:27 UTC
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Post by Giampaolo Natali
Post by Tarantola
Post by Jonas
Per questo io non escluderei che l'obbligo di assicurare il
rischio statico sia rivolto agli assicuratori verso i loro
clienti... Non ai proprietari dei veicoli non circolanti.
Questo ci può stare, mentre la polizza è sospesa continua ad operare il
rischio statico.
OK, ma potrebbe accadere che ci sarà un aumento generalizzato, magari di
solo 1%, delle tariffe RCA.
Post by Tarantola
Il punto è cosa succede se non rinnovo la polizza una volta scaduta.
- la polizza è scaduta
- il veicolo non è stato: alienato, dato in c/vendita o rottamato, l'organo
competente in materia,
sia l'ADE, l'ACI, il Comune o la Provincia di residenza, provveda a
comminare una contravvenzione.
Vediamo: sarebbe una contravvenzione al codice delle assicurazioni
non certo al codice della strada che continua a condizionare le
violazioni al fatto di *circolare* senza rca.
Diciamo quindi che violi l'art. 122 del cod. Ass. :
<<Sono soggetti all'obbligo di assicurazione [...] i veicoli [...],
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente>>.
Se non c'è incidente non mi pare che il proprietario violi l'articolo.
Ma quando c'è ormai stato l'incidente senza polizza, che senso
avrebbe obbligare il proprietario (se non a rispondere
personalmente del danno) ?
Mi sembra più razionale intendere quell'obbligo di assicurazione
rivolto solo agli assicuratori, cioè obbligo di non negare la
copertura agli assicurati quando i loro veicoli fossero fermi al
momento dell'incidente.
D'altra parte, la sanzione per chi viola il codice delle
assicurazioni (l'assicuratore dunque?) rinvia a quella prevista
dal codice della strada per chi circola senza rca e questo
obiettivamente alimenta la confusione.
Infatti, ovvio che all'assicuratore converrà pagare la sanzione
piuttosto che il risarcimento. Se invece il legislatore volesse
sanzionare il proprietario, si creerebbero delle asimmetrie fra
l'accertamento contro chi circola senza rca (soggetto secondo il
codice della strada a rigorosi criteri di omologazione dello
strumento, segnalazione dell'installazione ecc...) e chi invece
non circolando verrebbe accertato senza gli stessi criteri che il
codice delle assicurazioni infatti non precisa.
Che senso avrebbero queste leggi?
--
J
Giampaolo Natali
2024-01-04 16:55:57 UTC
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Post by Jonas
Post by Giampaolo Natali
Post by Tarantola
Post by Jonas
Per questo io non escluderei che l'obbligo di assicurare il
rischio statico sia rivolto agli assicuratori verso i loro
clienti... Non ai proprietari dei veicoli non circolanti.
Questo ci può stare, mentre la polizza è sospesa continua ad operare il
rischio statico.
OK, ma potrebbe accadere che ci sarà un aumento generalizzato, magari di
solo 1%, delle tariffe RCA.
Post by Tarantola
Il punto è cosa succede se non rinnovo la polizza una volta scaduta.
- la polizza è scaduta
- il veicolo non è stato: alienato, dato in c/vendita o rottamato,
l'organo
competente in materia,
sia l'ADE, l'ACI, il Comune o la Provincia di residenza, provveda a
comminare una contravvenzione.
Vediamo: sarebbe una contravvenzione al codice delle assicurazioni
non certo al codice della strada che continua a condizionare le
violazioni al fatto di *circolare* senza rca.
<<Sono soggetti all'obbligo di assicurazione [...] i veicoli [...],
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente>>.
Se non c'è incidente non mi pare che il proprietario violi l'articolo.
Ma quando c'è ormai stato l'incidente senza polizza, che senso
avrebbe obbligare il proprietario (se non a rispondere
personalmente del danno) ?
Mi sembra più razionale intendere quell'obbligo di assicurazione
rivolto solo agli assicuratori, cioè obbligo di non negare la
copertura agli assicurati quando i loro veicoli fossero fermi al
momento dell'incidente.
D'altra parte, la sanzione per chi viola il codice delle
assicurazioni (l'assicuratore dunque?) rinvia a quella prevista
dal codice della strada per chi circola senza rca e questo
obiettivamente alimenta la confusione.
Infatti, ovvio che all'assicuratore converrà pagare la sanzione
piuttosto che il risarcimento. Se invece il legislatore volesse
sanzionare il proprietario, si creerebbero delle asimmetrie fra
l'accertamento contro chi circola senza rca (soggetto secondo il
codice della strada a rigorosi criteri di omologazione dello
strumento, segnalazione dell'installazione ecc...) e chi invece
non circolando verrebbe accertato senza gli stessi criteri che il
codice delle assicurazioni infatti non precisa.
Che senso avrebbero queste leggi?
Hai perfettamne ragione. Ho conttato il mio assicuratore e la risposta è
stata:
aspetto ulteriori notizie dalla Direzione generale. :-)
--
Giampaolo Natali
***@alice.it
Jonas
2024-01-09 17:50:19 UTC
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Post by Giampaolo Natali
Post by Jonas
Post by Giampaolo Natali
Post by Tarantola
Post by Jonas
Per questo io non escluderei che l'obbligo di assicurare il
rischio statico sia rivolto agli assicuratori verso i loro
clienti... Non ai proprietari dei veicoli non circolanti.
Questo ci può stare, mentre la polizza è sospesa continua ad operare il
rischio statico.
OK, ma potrebbe accadere che ci sarà un aumento generalizzato, magari di
solo 1%, delle tariffe RCA.
Post by Tarantola
Il punto è cosa succede se non rinnovo la polizza una volta scaduta.
- la polizza è scaduta
- il veicolo non è stato: alienato, dato in c/vendita o rottamato,
l'organo
competente in materia,
sia l'ADE, l'ACI, il Comune o la Provincia di residenza, provveda a
comminare una contravvenzione.
Vediamo: sarebbe una contravvenzione al codice delle assicurazioni
non certo al codice della strada che continua a condizionare le
violazioni al fatto di *circolare* senza rca.
<<Sono soggetti all'obbligo di assicurazione [...] i veicoli [...],
qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto
mezzo di trasporto al momento dell'incidente>>.
Se non c'è incidente non mi pare che il proprietario violi l'articolo.
Ma quando c'è ormai stato l'incidente senza polizza, che senso
avrebbe obbligare il proprietario (se non a rispondere
personalmente del danno) ?
Mi sembra più razionale intendere quell'obbligo di assicurazione
rivolto solo agli assicuratori, cioè obbligo di non negare la
copertura agli assicurati quando i loro veicoli fossero fermi al
momento dell'incidente.
D'altra parte, la sanzione per chi viola il codice delle
assicurazioni (l'assicuratore dunque?) rinvia a quella prevista
dal codice della strada per chi circola senza rca e questo
obiettivamente alimenta la confusione.
Infatti, ovvio che all'assicuratore converrà pagare la sanzione
piuttosto che il risarcimento. Se invece il legislatore volesse
sanzionare il proprietario, si creerebbero delle asimmetrie fra
l'accertamento contro chi circola senza rca (soggetto secondo il
codice della strada a rigorosi criteri di omologazione dello
strumento, segnalazione dell'installazione ecc...) e chi invece
non circolando verrebbe accertato senza gli stessi criteri che il
codice delle assicurazioni infatti non precisa.
Che senso avrebbero queste leggi?
Hai perfettamne ragione. Ho conttato il mio assicuratore e la risposta è
aspetto ulteriori notizie dalla Direzione generale. :-)
Tienici aggiornati. Anche se in concreto, visto che le parole del
legislatore quelle sono, dubito che possano arrivare chiarimenti
dalla Direzione generale della assicurazione... Quella che
arriverà sarà l' interpretazione delle assicurazioni in quel
casino. Però tienici aggiornati comunque.
--
J
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